Accordo
Art. 109
Regioni ultraperiferiche
In vigore dal 24 lug 2016
1. Quando un prodotto originario di una o più Repubbliche della parte AC è importato nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche della parte UE in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche interessate della parte UE, quest'ultima, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio della regione interessata o delle regioni interessate.
2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, altre norme di cui alla presente sottosezione applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali sono applicabili anche alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo.
3. In caso di grave deterioramento o di minaccia di un grave deterioramento della situazione economica di regioni estremamente sottosviluppate delle Repubbliche della parte AC, il Consiglio di associazione può discutere se il presente articolo possa applicarsi anche a tali regioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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