Accordo

Art. 106

Misure provvisorie

In vigore dal 24 lug 2016
In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare, in via provvisoria, una misura di salvaguardia bilaterale senza rispettare le prescrizioni dell', paragrafo 1, del presente capo, se accerta in sede di valutazione preliminare che è chiaramente dimostrato che le importazioni di un prodotto originario dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni causano o minacciano di causare le situazioni di cui all' o 109. La durata di una misura provvisoria non supera i duecento giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle norme procedurali pertinenti di cui alla sottosezione B.4 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali). La parte rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari se l'inchiesta di cui alla sottosezione B.4 non stabilisce che sono soddisfatte le condizioni di cui all'. La durata di una misura provvisoria è inclusa nel periodo di cui all', paragrafo 1, lettera b). All'atto dell'adozione delle misure provvisorie la parte importatrice interessata ne dà comunicazione all'altra parte interessata e se quest'ultima lo richiede sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato di associazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-106

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Misure provvisorie (Art. 106 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo