Accordo
Art. 105
Condizioni e limitazioni
In vigore dal 24 lug 2016
1. Una misura di salvaguarda bilaterale non può essere applicata:
a) se non nella misura e per il periodo necessari per prevenire le situazioni di cui all' o 109 o per porvi rimedio;
b) per un periodo superiore a due anni, prorogabile di altri due anni se le autorità competenti della parte importatrice accertano, secondo le procedure specificate nella presente sottosezione, che la misura continua a essere necessaria per prevenire le situazioni di cui all' o 109 o per porvi rimedio, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua eventuale proroga, non superi i quattro anni; o
c) oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo accordo dell'altra parte. Per "periodo transitorio" si intendono dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Per le merci per le quali la tabella dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) della parte che applica la misura prevede un periodo di durata pari o superiore a dieci anni per lo smantellamento tariffario, per "periodo transitorio" si intende il periodo stabilito in tale tabella per la soppressione dei dazi relativi alle merci in questione, aumentato di tre anni.
2. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata altrimenti in vigore per quella merce conformemente alle tabella di soppressione dei dazi di quella parte.
Storico versioni
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