AccordoSez. B

Art. 100

Non cumulo

In vigore dal 24 lug 2016
Nessuna parte può applicare contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto: a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla sottosezione B.3 (Misure di salvaguardia bilaterali) del presente capo; e b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia ("accordo sulle misure di salvaguardia") o dell' dell'accordo sull'agricoltura.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-100

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Non cumulo (Art. 100 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo