Art. 100 · Non cumulo
AccordoSez. B

Art. 100

165 / 363

Non cumulo

In vigore dal 24 lug 2016
Nessuna parte può applicare contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto: a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla sottosezione B.3 (Misure di salvaguardia bilaterali) del presente capo; e b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia ("accordo sulle misure di salvaguardia") o dell' dell'accordo sull'agricoltura.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-100