Accordo

Art. 112

Inchiesta

In vigore dal 24 lug 2016
1. Una parte può applicare una misura di salvaguardia solo al termine di un'inchiesta condotta dalla sua autorità competente incaricata dell'inchiesta conformemente alle procedure di cui alla presente sottosezione. L'inchiesta comprende la pubblicazione di un avviso che consenta ragionevolmente di informare tutte le parti interessate, audizioni pubbliche o altre modalità adeguate attraverso le quali gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilità di replicare a quanto addotto da altre parti. 2. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità competente incaricata dell'inchiesta termini l'inchiesta entro dodici mesi dalla data di apertura.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-112

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