Art. 108 · Intervallo tra due misure
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Art. 108

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Intervallo tra due misure

In vigore dal 24 lug 2016
Le misure di salvaguardia di cui alla presente sottosezione non si applicano alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-108