Art. 97 · Valutazione cumulativa
AccordoCapo 2Sez. A

Art. 97

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Valutazione cumulativa

In vigore dal 24 lug 2016
Se le importazioni provenienti da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchieste relative a dazi antidumping o compensativi, l'autorità incaricata dell'inchiesta della parte UE esamina, con particolare attenzione, se la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni da una qualsiasi Repubblica della parte AC è appropriata, tenuto conto delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra i prodotti importati e i prodotti simili di produzione interna.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-97