AccordoTitolo VIII

Art. 74

Cooperazione nell'ambito della cultura e degli audiovisivi

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale per migliorare la comprensione reciproca e favorire scambi culturali equilibrati. Si impegnano altresì a promuovere la circolazione delle attività, dei beni e dei servizi culturali, degli artisti e dei professionisti della cultura, comprese altre organizzazioni della società civile della parte UE e delle Repubbliche della parte AC, conformemente alla loro rispettiva legislazione. 2. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra persone, organizzazioni e istituzioni culturali che rappresentano la società civile della parte UE e delle Repubbliche della parte AC. 3. Le parti incoraggiano il coordinamento nel quadro dell'UNESCO con l'obiettivo di promuovere la diversità culturale, anche attraverso consultazioni sulla ratifica ed esecuzione da parte della parte UE e delle Repubbliche della parte AC della convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. La cooperazione comporta altresì la promozione della diversità culturale, intendendo con ciò anche la diversità culturale dei popoli indigeni e le pratiche culturali di altri gruppi specifici, anche a livello di istruzione nelle lingue autoctone. 4. Le parti concordano di promuovere la cooperazione nei settori audiovisivo e dei media, quali la radio e la stampa, attraverso iniziative congiunte di formazione e attraverso attività di sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, anche in ambito educativo e culturale. 5. La cooperazione avviene conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritto d'autore e agli accordi internazionali applicabili. 6. La cooperazione in questo settore riguarda, tra l'altro, la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e culturale (tangibile e intangibile), compresa la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di beni culturali, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti. 7. Un protocollo sulla cooperazione culturale, rilevante ai fini del presente titolo, è allegato al presente accordo.
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Cooperazione nell'ambito della cultura e degli audiovisivi (Art. 74 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo