AccordoTitolo IX

Art. 76

Cooperazione scientifica e tecnologica

In vigore dal 24 lug 2016
1. La cooperazione in questo ambito mira allo sviluppo di capacità scientifiche, tecnologiche e di innovazione in rapporto a tutte le attività oggetto dei programmi quadro di ricerca (PQ). A tal fine le parti promuovono il dialogo politico a livello regionale, lo scambio di informazioni e la partecipazione dei loro organismi di ricerca e sviluppo tecnologico alle attività di cooperazione scientifica e tecnologica di seguito enunciate, conformemente alle loro norme interne: a) iniziative comuni di sensibilizzazione sui programmi per il potenziamento delle capacità scientifiche e tecnologiche e sui programmi europei di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; b) iniziative volte a promuovere la partecipazione ai PQ e agli altri programmi pertinenti dell'Unione europea; c) azioni di ricerca comuni in settori di comune interesse; d) riunioni congiunte su temi scientifici per favorire lo scambio di informazioni e individuare ambiti di ricerca comune; e) la promozione di studi scientifici e tecnologici avanzati che contribuiscano allo sviluppo sostenibile a lungo termine delle parti; f) lo sviluppo di contatti tra i settori pubblico e privato. Un'attenzione particolare è attribuita al trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici nei sistemi di produzione e nelle politiche sociali nazionali, e viene tenuto conto delle tematiche ambientali e della necessità di utilizzare tecnologie più pulite; g) la valutazione della cooperazione scientifica e la diffusione dei risultati; h) la promozione, la diffusione e il trasferimento delle tecnologie; i) l'assistenza all'istituzione di sistemi nazionali di innovazione per sviluppare le tecnologie e l'innovazione, tra l'altro in modo da rispondere meglio alla domanda delle piccole e medie imprese e promuovere la produzione locale, ed anche l'assistenza allo sviluppo di centri di eccellenza e poli di alta tecnologia; j) la promozione della formazione, della ricerca, dello sviluppo e di applicazioni della scienza e della tecnologia nucleari a fini medici, in modo da consentire il trasferimento di tecnologie alle Repubbliche della parte AC in settori quali la sanità, in particolare la radiologia, la medicina nucleare per la radiodiagnostica e la radioterapia, e nei settori concordati tra le parti, conformemente alle convenzioni e normative internazionali nel rispetto della giurisdizione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. 2. Un'attenzione particolare è rivolta al rafforzamento del potenziale umano quale base durevole dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di legami sostenibili tra gli ambienti scientifici e tecnologici delle parti a livello nazionale e regionale. A tal fine sono promossi gli scambi di ricercatori e delle migliori pratiche relativamente ai progetti di ricerca. 3. Alla cooperazione sono, se del caso, associati i centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e altre parti interessate, comprese le MPMI, con sede nelle parti. 4. Le parti convengono di utilizzare ogni strumento per innalzare la consistenza numerica e il livello qualitativo delle risorse umane altamente qualificate, anche attraverso la formazione, la ricerca collaborativa, le borse di studio e gli scambi. 5. Le parti promuovono la partecipazione dei propri rispettivi organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa nel rispetto delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-76

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