Accordo›Titolo IX
Art. 75
Società dell'informazione
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti concordano che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituiscono settori chiave in una società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale e per il passaggio armonioso alla società dell'informazione. La cooperazione in questo settore contribuisce a delineare un solido quadro normativo e tecnologico e a favorire lo sviluppo di queste tecnologie; contribuisce altresì all'elaborazione di politiche tendenti a ridurre il divario digitale e a sviluppare le capacità umane, a fornire un accesso inclusivo ed equo alle tecnologie dell'informazione e ad ottimizzare l'uso di queste tecnologie per la prestazione di servizi. La cooperazione sostiene anche l'attuazione di queste politiche e contribuisce a migliorare l'interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica.
2. La cooperazione in questo settore mira a promuovere:
a) il dialogo e lo scambio di esperienze su temi politici e normativi connessi alla società dell'informazione, quali l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in ambiti come l'e-government, l'apprendimento elettronico e la sanità elettronica, nonché su politiche finalizzate alla riduzione del divario elettronico;
b) lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche circa lo sviluppo e la realizzazione di applicazioni di e-government;
c) il dialogo e lo scambio di esperienze sullo sviluppo del commercio elettronico, sulla firma elettronica e sul telelavoro;
d) lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione;
e) progetti comuni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
f) lo sviluppo dell'utilizzo dell'Academic Advanced Network (rete accademica avanzata), ovvero la ricerca di soluzioni a lungo termine in grado di garantire l'autosostenibilità della rete REDClara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-75