AccordoTitolo VI

Art. 70

Micro, piccole e medie imprese

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti, riconoscendo il contributo che le micro, piccole e medie imprese danno alla coesione sociale attraverso la riduzione della povertà e la creazione di posti di lavoro, nonché attraverso la prestazione di servizi non finanziari, di formazione e di assistenza tecnica, convengono di promuovere la competitività e l'inserimento nei mercati internazionali delle MPMI rurali e urbane e delle organizzazioni che le rappresentano. Esse convengono di farlo realizzando tra l'altro le seguenti azioni di cooperazione: a) l'assistenza tecnica e altri servizi per lo sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento dei quadri istituzionali locali e regionali per la creazione e il funzionamento delle MPMI; c) il sostegno alle MPMI affinché possano essere presenti sui mercati locali e internazionali di beni e servizi partecipando a fiere, missioni commerciali e altre iniziative promozionali; d) la promozione di processi produttivi; e) la promozione dello scambio di esperienze e delle migliori pratiche; f) lo stimolo agli investimenti congiunti, ai partenariati e alle reti di imprese; g) l'individuazione e la riduzione degli ostacoli riguardanti l'accesso delle MPMI alle fonti di finanziamento e la creazione di nuovi meccanismi di finanziamento; h) la promozione del trasferimento di tecnologie e conoscenze; i) il sostegno all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo; j) il sostegno all'utilizzo di sistemi di gestione della qualità.
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Micro, piccole e medie imprese (Art. 70 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo