Accordo›Titolo VI
Art. 70
Micro, piccole e medie imprese
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti, riconoscendo il contributo che le micro, piccole e medie imprese danno alla coesione sociale attraverso la riduzione della povertà e la creazione di posti di lavoro, nonché attraverso la prestazione di servizi non finanziari, di formazione e di assistenza tecnica, convengono di promuovere la competitività e l'inserimento nei mercati internazionali delle MPMI rurali e urbane e delle organizzazioni che le rappresentano. Esse convengono di farlo realizzando tra l'altro le seguenti azioni di cooperazione:
a) l'assistenza tecnica e altri servizi per lo sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento dei quadri istituzionali locali e regionali per la creazione e il funzionamento delle MPMI;
c) il sostegno alle MPMI affinché possano essere presenti sui mercati locali e internazionali di beni e servizi partecipando a fiere, missioni commerciali e altre iniziative promozionali;
d) la promozione di processi produttivi;
e) la promozione dello scambio di esperienze e delle migliori pratiche;
f) lo stimolo agli investimenti congiunti, ai partenariati e alle reti di imprese;
g) l'individuazione e la riduzione degli ostacoli riguardanti l'accesso delle MPMI alle fonti di finanziamento e la creazione di nuovi meccanismi di finanziamento;
h) la promozione del trasferimento di tecnologie e conoscenze;
i) il sostegno all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo;
j) il sostegno all'utilizzo di sistemi di gestione della qualità.
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