Accordo›Parte IV›Titolo I
Art. 77
Istituzione di una zona di libero scambio e rapporto con l'accordo OMC
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti del presente accordo istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994") e all'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi ("GATS").
2. Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci vigenti che discendono dall'accordo OMC.
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Il termine "vigenti" implica che il paragrafo si applica esclusivamente alle disposizioni vigenti dell'accordo OMC e non alle modifiche o alle disposizioni concordate successivamente alla finalizzazione del presente accordo.
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