Accordo›Titolo III
Art. 48
Gioventù
In vigore dal 24 lug 2016
1. La cooperazione tra le parti sostiene tutte le politiche settoriali che si occupano dei giovani, con l'obiettivo di evitare il perpetuarsi della povertà e della marginalità. Sostiene, tra l'altro, le politiche per la famiglia e l'istruzione, l'offerta di opportunità di lavoro per i giovani soprattutto delle zone povere, nonché la promozione di programmi sociali e nel settore della giustizia per prevenire la delinquenza minorile e consentire il reinserimento economico e sociale.
2. Le parti decidono di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla società, anche in termini di partecipazione alla formulazione delle politiche che incidono sulla loro vita.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-48