Accordo›Titolo III
Art. 45
Popoli indigeni e altri gruppi etnici
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti, nel rispettare e promuovere i loro obblighi nazionali, regionali e internazionali, convengono che le attività di cooperazione mirano a potenziare la tutela e la promozione dei diritti e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni, quali sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Le attività di cooperazione sono intese, altresì, a valorizzare e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici.
2. Un'attenzione particolare va rivolta alla riduzione della povertà e alla lotta alle diseguaglianze, all'esclusione e alla discriminazione. Lo sviluppo delle attività di cooperazione deve essere ispirato, conformemente agli obblighi nazionali e internazionali delle parti, ai documenti e agli strumenti internazionali pertinenti che trattano dei diritti dei popoli indigeni, quali la risoluzione 59/174 delle Nazioni Unite per il secondo decennio dei popoli indigeni del mondo e la convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti, se e in quanto ratificata.
3. Le parti convengono inoltre che le attività di cooperazione tengano sistematicamente conto dell'identità sociale, economica e culturale di questi popoli e garantiscano, se del caso, la loro partecipazione efficace a tali attività soprattutto negli ambiti che rivestono per essi il maggior interesse, quali in particolare la gestione e l'uso sostenibili delle terre e delle risorse naturali, l'ambiente, l'istruzione, la sanità, il patrimonio e l'identità culturale.
4. La cooperazione contribuisce a promuovere lo sviluppo dei popoli indigeni. Contribuisce inoltre a promuovere lo sviluppo delle persone appartenenti a organizzazioni delle minoranze e dei gruppi etnici.
Tale cooperazione rafforza altresì le loro capacità negoziali, amministrative e di gestione.
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