Accordo›Titolo III
Art. 44
Salute pubblica
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono di cooperare per sviluppare sistemi sanitari efficienti, risorse umane competenti e numericamente sufficienti nella sanità, meccanismi di finanziamento equi e regimi di protezione sociale.
2. Le riforme settoriali sono oggetto di un'attenzione particolare, e la stessa attenzione è rivolta a garantire un accesso equo a servizi sanitari di qualità e la sicurezza alimentare e nutrizionale soprattutto per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, quali le persone con disabilità, gli anziani, le donne, i bambini e i popoli indigeni.
3. Le parti intendono inoltre cooperare per promuovere la prevenzione e l'assistenza sanitaria primaria mediante approcci integrati e azioni che coinvolgano altri settori di intervento, in particolare con le seguenti finalità: contrastare l'HIV/AIDS, la malaria, la tubercolosi, la dengue, la malattia di Chagas, altre malattie trasmissibili e non trasmissibili considerate prioritarie, come pure le malattie croniche, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna e affrontare questioni prioritarie quali la salute sessuale e riproduttiva, la cura e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e l'assistenza e la prevenzione delle gravidanze indesiderate, purchè questi obiettivi non siano in contrasto con i quadri giuridici nazionali. Le parti cooperano inoltre in settori quali l'istruzione, la potabilizzazione delle acque e le questioni sanitarie.
4. La cooperazione può inoltre favorire l'elaborazione, l'attuazione e la promozione del diritto sanitario internazionale, tra cui i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo.
5. Le parti si impegnano a favore della costituzione di associazioni che vadano oltre i sistemi sanitari pubblici e realizzino con la società civile e altri soggetti partenariati strategici le cui priorità siano la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.
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