Art. 42 · Occupazione e protezione sociale
AccordoTitolo III

Art. 42

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Occupazione e protezione sociale

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono di cooperare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a: a) garantire a tutti un lavoro dignitoso; b) creare mercati del lavoro più inclusivi e ben funzionanti; c) estendere la copertura della protezione sociale; d) scambiare le migliori pratiche in tema di mobilità dei lavoratori e trasferimento dei diritti a pensione; e) favorire il dialogo sociale; f) garantire il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro contenuti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e noti come norme fondamentali del lavoro, in particolare per quanto concerne la libertà di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva e alla non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e minorile, la parità di trattamento tra uomini e donne; g) affrontare le questioni connesse all'economia informale; h) prestare una particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione; i) sviluppare la qualità delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale; j) migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro; k) stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialità rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di piccole e medie imprese e agevolando l'accesso al credito e alla microfinanza. 2. Le attività possono essere svolte a livello nazionale, regionale e interregionale, tra l'altro attraverso la realizzazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche, la condivisione di dati sulla base di strumenti e indicatori statistici confrontabili e contatti tra le organizzazioni delle parti sociali.
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