Art. 292 · Informazioni scientifiche
AccordoTitolo VIII

Art. 292

140 / 363

Informazioni scientifiche

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti prendono atto dell'importanza di tenere conto delle informazioni tecniche e scientifiche e delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente o della salute e della sicurezza sul lavoro, pur riconoscendo che l'assenza di una certezza scientifica assoluta non è addotta per ritardare le misure di protezione laddove esista il rischio di danni gravi o irreversibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-292