Art. 252 · Requisiti per la protezione
AccordoSez. D

Art. 252

209 / 363

Requisiti per la protezione

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. 2. Un disegno o modello si considera nuovo quando differisce in misura significativa da disegni o modelli noti o da combinazioni di disegni o modelli noti. 3. La protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. Ciascuna parte può prevedere che disegni e modelli non registrati divulgati al pubblico conferiscano diritti esclusivi, ma soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto. ---------- Se previsto dalla legislazione di una parte, può inoltre essere richiesto che tali disegni o modelli presentino un carattere individuale.
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