Art. 238 · Accordi internazionali
AccordoSez. B

Art. 238

167 / 363

Accordi internazionali

In vigore dal 24 lug 2016
L'Unione europea e le Repubbliche della parte AC compiono ogni ragionevole sforzo per: a) ratificare il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989) o aderirvi; e b) rispettare il trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-238