Art. 45
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 30 nov 1969
(Autorizzazione di spesa)
È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di:
a) lire 2.000 milioni per l'attuazione delle lniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 nonchè per l'attuazione dell'articolo 3;
b) lire 800 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;
c) lire 3.200 milioni per l'escuzione e e finanziamento dei programmi di cui all';
d) lire 350 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell';
e) lire 3.500 milioni per l'attuazione delle norme di cui all';
f) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all';
g) lire 11.000 milioni per la concessione del contributi previsti dall';
h) lire 5.300 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;
i) lire 6.000 milioni per i concorsi di cui all';
j) lire 21.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;
k) lire 3.000 milioni per la concessione dei contributi, di cui al sesto comma dell'articolo 12;
l) lire 14.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 131;
m) lire 4.000 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell';
n) lire 300 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell';
o) lire 7.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall';
p) lire,20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all';
q) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all';
r) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;
s) lire 8.000 milioni per gli Interventi di cui all'articolo 19;
t) lire 23.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all';
u) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all';
v) lire 5.000 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell';
w) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali di cui all';
z) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all';
aa) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell';
bb) lire 3.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale Istituto dall'articolo 32;
cc) lire 23.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento Comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;
dd) lire 1.700 milioni per le spese generali di cui all';
cc) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-10-27;910#art-45