Art. 45

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 30 nov 1969
(Autorizzazione di spesa) È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di: a) lire 2.000 milioni per l'attuazione delle lniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 nonchè per l'attuazione dell'articolo 3; b) lire 800 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4; c) lire 3.200 milioni per l'escuzione e e finanziamento dei programmi di cui all'; d) lire 350 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'; e) lire 3.500 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'; f) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'; g) lire 11.000 milioni per la concessione del contributi previsti dall'; h) lire 5.300 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10; i) lire 6.000 milioni per i concorsi di cui all'; j) lire 21.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12; k) lire 3.000 milioni per la concessione dei contributi, di cui al sesto comma dell'articolo 12; l) lire 14.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 131; m) lire 4.000 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'; n) lire 300 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'; o) lire 7.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'; p) lire,20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'; q) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'; r) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18; s) lire 8.000 milioni per gli Interventi di cui all'articolo 19; t) lire 23.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'; u) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'; v) lire 5.000 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'; w) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali di cui all'; z) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'; aa) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'; bb) lire 3.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale Istituto dall'articolo 32; cc) lire 23.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento Comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35; dd) lire 1.700 milioni per le spese generali di cui all'; cc) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 45 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo