Art. 47
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Variazioni compensative)
Con la legge di approvazione del bilancio negli anni dal 1967 al 1970, potranno essere approvate, su richiesta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi dalla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-10-27;910#art-47