Art. 51

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Norme finanziarie) I mutui di cui al precedente , da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo. Il servizio dei mutui contratti nell'anno 1966, maggiorati degli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1967. Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1967 al 1970 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale I mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
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