Art. 56
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Garanzia sussidiaria del Fondo interbancario)
I mutui ed i prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati, e cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l' della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.
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