Art. 52
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Norme finanziarie)
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 if 1970 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.
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