Art. 52

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Norme finanziarie) Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 if 1970 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 52 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo