Art. 48

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Norme finanziarie) L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell' del decreto-legge 23 febbraio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'anno 1966 di lire 4.100 milioni.
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