Art. 46
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Autorizzazione di spesa)
Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli sono stabiliti i seguenti limiti di impegno:
per ciascuno degli esercizi finali, 1966 n. 1967:
a) lire 200 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell';
b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell';
c) lire 2.250 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall';
d) lire 150 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all';
e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all';
f) lire 1.000 milioni per la concessione dei concorsi sugli interessi dei mutui Integrativi previsti dall'articolo 35.
per ciascuno degli esercizi finaziari dal 1968 al 1970:
a) lire 250 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell';
b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell';
c) lire 3.250 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall';
d) lire 150 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all';
e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all';
f) lire 2.100 milioni per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui integrativi previsti dall'articolo 35.
Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dei suddetti limiti di impegno sono così determinate:
per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell':
lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 650 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 750 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1972;
per il limite d'impegno relativo alla concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell':
lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1995; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1996; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1997; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1999;
per il limite d'impegno relativo alla concessione di cui all':
lire 2.250 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 7.750 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 11.000 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 14.250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1997; lire 12.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 9.750 milioni per l'esercizio finanziario 1999; lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 2000; lire 3.250 milioni per l'esercizio finanziario 2001;
per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all':
lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 2000; lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 2001; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 2002; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2003; lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 2004;
per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi di cui all';
lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1972; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1973; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1974;
per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi negli interessi dei mutui integrativi di cui all'articolo 35:
lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 4.100 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 6.200 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 8.300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1987; lire 7.300 milioni per l'esercizio finanziario 1988; lire 6.300 milioni per l'esercizio finanziario 1989; lire 4.200 milioni per l'esercizio finanziario 1990; lire 2.100 milioni per l'esercizio finanziario 1991.
Storico versioni
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