Art. 39

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Piani zonali) Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elaborare piani per zone omogenee per tutto il territorio nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente articolo. Tali piani sono predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse finanziarie disponibili e secondo criteri di priorità determinati dal Ministero in base alle diverse situazioni e possibilità locali ove ricorrano particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali. Essi indicano gli obiettivi dello sviluppo agricolo del territorio considerato, definiscono il quadro degli interventi e degli incentivi, stabilendone il grado di interdipendenza e di priorità, e indicano le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge. I piani sono emanati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nelle regioni ove operano gli enti di sviluppo, questi formulano le proposte per la elaborazione dei piani di zona secondo le direttive che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In attuazione dei piani medesimi gli enti sottopongono alla approvazione del Ministero - nell'ambito delle attribuzioni loro conferite - programmi esecutivi dei loro interventi. I piani zonali sono elaborati previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 39 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo