Art. 37

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Spese generali) Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, lettera dd), per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 37 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo