Art. 30

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Sostituzione ad enti e privati per opere di rimboschimento) L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad eseguire, per conto di Comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani. L'Azienda esegue i lavori direttamente o a mezzo di imprese private specializzate, sostenendo le relative spese ed immettendosi nel possesso del bosco, di cui può assumere la gestione fino all'epoca della prima utilizzazione. Le obbligazioni rispettive dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e del proprietario del terreno sono stabilite a mezzo di un contratto, redatto secondo lo schema che sarà approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 30 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo