Art. 25

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica) Le disposizioni di cui agli della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate al 31 dicembre 1970 e si applicano in tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana. Il recupero delle somme anticipate ai sensi del citato può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 25 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo