Art. 20
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica)
Allo scopo di assicurare la conveniente valorizzazione delle risorse naturali in comprensori di bonifica, saranno eseguiti programmi di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo:
a) di estendere l'irrigazione;
b) di rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione;
c) di ripristinare opere rese inefficienti da gravi cause o avversità naturali.
Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo e riservata alle opere irrigue una somma non inferiore al 50 per cento.
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