Art. 14

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 13 dic 1967
(Zootecnia) Per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree di più consolidata tradizione zootecnica ed in quelle dove vengano maturando le condizioni per l'insediamento di nuovi allevamenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta le Iniziative e concede i contributi previsti dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, esclusi quelli indicati alle lettere b), d) ed e) dell' della legge medesima, favorendo in particolare: a) l'azione rivolta a potenziare ed estendere la selezione ed i controlli funzionali, con particolare riguardo alla specie bovina ed a quella ovina; b) l'azione diretta a potenziare gli allevamenti bovini di tipo semibrado e quelli ovini nei territori collinari e montani; c) l'azione tendente a potenziare e diffondere la pratica della fecondazione artificiale; d) gli acquisti di bestiame dotato di elevate attitudini produttive specie se riguardanti allevamenti di nuova costituzione od in selezione o sottoposti a controlli funzionali, nonchè gli acquisti di bestiame, avente i predetti requisiti, diretti a sostituire soggetti scarsamente produttivi ovvero destinati all'abbattimento in applicazione delle norme previste dalla legge 9 giugno 1964 n. 615; e) la formazione di greggi riproduttori al fine di conservare, migliorare e diffondere le più pregiate razze ovine nazionali; f) l'attuazione di iniziative intese a determinare il miglioramento igienico-sanitario dei ricoveri e delle relative pertinenze, in connessione alla bonifica sanitaria degli allevamenti realizzati in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può altresì concedere contributi per l'estendimento degli investimento a prato ed a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione od in fase di trasformazione zootecnica, sulla base di piani organici diretti a determinare sostanziali modifiche negli ordinamenti produttivi. I contributi possono essere concessi per una sola volta e fino alla misura massima di un terzo della spesa ammissibile, salve le maggiori aliquote previste da particolari disposizioni. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per gli interventi disposti, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell' della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell' della legge 23 maggio 1964, n. 404. I contributi di cui all' della legge 2 giugno 1961, 4, possono essere corrisposti fu alla misura massima del 50 o del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile quando si riferiscono all'acquisto di riproduttori maschi destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale nette aliquote sono estese anche agli acquisti effettuati ii epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge e che vengono sussidiati ai termini dei citati della legge n. 454 e 1 della legge n. 404. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 le disposizioni per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163. Le provvidenze previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163, di cui al precedente comma, sono estese, in favore di cooperative tra pescatori legalmente costituite o loro consorzi, per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici, nonchè per la realizzazione di impianti frigoriferi .
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 14 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo