Art. 26
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana)
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica. È altresì autorizzato ad eseguire analoghi interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-10-27;910#art-26