Art. 26

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana) Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica. È altresì autorizzato ad eseguire analoghi interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 26 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo