Art. 29
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Ampliamento del demanio forestale dello Stato)
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalità previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non può essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari.
Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di espropriazione.
Sui terreni acquistati o espropriati, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'impianto di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonchè ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane e di zone di ripopolamento faunistico.
I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facoltà per l'azienda di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento.
Storico versioni
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