Art. 28
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 29 nov 1966
(Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali)
Allo scopo di consentire la realizzazione di un organico sviluppo forestale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato
ad attuare un programma
straordinario di produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private.
Il programma riguarderà il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato, mediante l'acquisto di terreni occorrenti e l'attuazione delle necessarie opere di impianto, ampliamento e ammodernamento, la manutenzione e coltura dei vivai, nonchè la essiccazione dei semi.
I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dallo Stato o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli enti e dai privati.
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