Art. 24

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Opere pubbliche di bonifica montana) Nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani saranno attuati programmi straordinari di opere pubbliche riguardanti: a) organici e completi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni idrauliche ed alla ricostituzione o miglioramento dei pascoli montani, per la regolazione e l'utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo; b) le opere stradali nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate; c) la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali con particolare riferimento a quelli isolati e non collegati con strada comunale; d) la provvista di acqua a scopo irriguo e potabile per le popolazioni rurali, quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso; e) la costruzione di stazzi, con abbeveraggi e con ricoveri per il personale, ai fini del potenziamento degli allevamenti zootecnici semibradi in montagna. Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 21 della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato anche le opere di cui alle lettere a) e d). Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.
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