Art. 23

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Consorzi di bonifica) Per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965 i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana possono essere autorizzati a contrarre mutui rimborsabili in un periodo fino a trentacinque anni e assistiti da contributo statale fino al 50 per cento della spesa di ammortamento. I mutui predetti possono essere assunti con enti ed Istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè con istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie. Il contributo di cui al primo comma può essere concesso con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Il contributo può essere concesso avuto riguardo ai limiti in cui la passività sia stata determinata dalla esecuzione o manutenzione di opere particolarmente onerose o di non immediata redditività ovvero dalla ritardata percezione della quota di partecipazione statale alla spesa delle opere. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione, da parte del Ministro per l'agricoltura e foreste, di un piano di risanamento economico-finanziario del consorzio che contempli la ristrutturazione del consorzio stesso, atta a contenere le spese di mantenimento, gli eventuali ammodernamenti di opere e impianti idonei a rendere economica la gestione, l'entità e i modi dei finanziamenti necessari, ivi compreso un regime di contribuenza sopportabile dalle aziende consorziate, nonchè i tempi di esecuzione del piano. Se nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rende inadempiente alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione statale col decreto di cui al terzo comma del presente articolo, il Ministro per l'agricoltura e foreste può nominare un commissario per adempiervi, sciogliendo l'Amministrazione ordinaria. Le annualità di ammortamento del prestito sono garantite con la devoluzione all'ente mutuante del contributo statale stabilito nello stesso decreto di concessione, nonchè col rilascio di delegazioni di pagamento sui contributi consortili a norma degli articoli 75, 77 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro 11. Nel caso di mancanza o di insufficienza di disponibilità di contributi consortili da delegare, ciascuna annualità di ammortamento è in tutto o in parte garantita dallo Stato. La garanzia statale sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, nel caso di mancato pagamento da parte del consorzio mutuatario alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti del consorzio mutuatario.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 23 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo