Art. 17

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico) Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti, ricadenti nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni, e comunque nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, numero 991, possono essere concessi sussidi dal 75 all'87,50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ai benefici di cui al comma precedente sono ammesse le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai cento abitanti, residenti anche in borgate rurali. In tutti gli altri casi il sussidio potrà essere concesso fino alla misura del 60 per cento.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 17 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo