Art. 15
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Coltivazioni arboree)
Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree idonee a tali colture possono essere concessi, a favore di produttori agricoli singoli od associati, contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione delle seguenti iniziative secondo tecniche riconosciute idonee nei singoli ambienti:
a) impianti di agrumeti specializzati e ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, per il conseguimento di produzioni rispondenti per qualità alle esigenze di mercato;
b) ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti ed impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente atti ad assicurare l'economicità della coltura;
c) impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origine controllata o controllate e garantite, nonchè in altre zone a specifica vocazione vitivinicola, con preferenza a quelle collinari, secondo i criteri che saranno stabiliti con le direttivo regionali di cui all';
d) sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate, anche con specie diverse da quelle preesistenti; nel caso di colture viticole promiscue dette operazioni sono sussidiabili ove si attuino nell'ambito del comprensori di cui alla precedente lettera c);
e) istituzione da parte di enti di sviluppo, cooperative, loro consorzi e associazioni tra produttori, e consorzi di miglioramento fondiario, di vivai di agrumi, di olivi e di viti, nonchè di campi di piante madri di agrumi e di viti; il contributo è riferito alle spese di primo impianto, comprese quelle relative alle occorrenti strutture ed all'eventuale acquisto del terreno.
Nel caso di ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, effettuata mediante reinnesto ovvero mediante la estirpazione e la distruzione delle piante esistenti ed il reimpianto, può essere concesso, in luogo del contributo di cui al comma precedente, un sussidio fino alla misura massima di lire 2500 e lire 4000, rispettivamente, per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora in sostituzione di altra distrutta. Salve le altre prescrizioni di ordine tecnico, la concessione del sussidio resta subordinata al reimpianto o al reinnesto di agrumeti che abbiano o pervengano a sesti tecnicamente Idonei.
Le stesse aliquote di contributo previste dal primo comma del presente articolo si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell' della legge 23 maggio 1964 n. 404, salvo per quanto concerne gli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive, per i quali si applicano le aliquote previste dal primo comma dell'articolo 18 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.
Storico versioni
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