Art. 13

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 13 set 1977
(Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia) Il fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, è destinato alla concessione di prestiti per gli scopi ivi previsti nonchè per le iniziative di cui all', lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, con particolare riferimento agli interventi destinati allo sviluppo degli allevamenti bovini ed ovini. L'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge con le disponibilità del predetto fondo, nonchè per quelle assistite da concorso negli interessi ai termini dell', lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, è stabilito nella misura del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'istituto o ente mutuante, a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere a loro carico. Per i prestiti concessi con le disponibilità del "Fondo" gli istituti ed enti daranno atto degli acquisti e dei lavori effettuati nonchè della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi. I prestiti agevolati di cui alla citata legge n. 777 possono essere anche concessi per allevamenti specializzati per la produzione di carne, anche se il bestiame venga alimentato con mangimi acquistati dal mercato e purchè chi assume l'iniziativa sia produttore agricolo, singolo od associato, cooperativa agricola o ente di sviluppo.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 13 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo