Art. 11
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Credito di conduzione)
Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. I prestiti sono accordati, con preferenza, ai coltivatori diretti ed alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.
Si applicano per tali operazioni le disposizioni dell'articolo 19, commi secondo e seguenti, della legge 2 giugno 1961, n. 454.
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