Art. 11 · LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Art. 11

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Credito di conduzione) Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. I prestiti sono accordati, con preferenza, ai coltivatori diretti ed alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici. Si applicano per tali operazioni le disposizioni dell'articolo 19, commi secondo e seguenti, della legge 2 giugno 1961, n. 454.
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