Art. 31
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Contributi per rimboschimenti volontari)
Allo scopo di favorire ed incoraggiare lo sviluppo forestale, sono concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste contributi per il rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, il miglioramento dei boschi esistenti, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie o in bosco ad alto fusto pascolabile, la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio o da altre cause nonchè l'impianto di fasce frangivento.
Nei territori classificati montani e nei terreni vincolati a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, la misura massima del contributo può arrivare al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile: negli altri territori il contributo può essere concesso fino alla misura del 50 per cento di tale spesa.
Il contributo non può essere concesso più di una sola volta per lo stesso terreno.
Per l'esecuzione delle iniziative sussidiate ai sensi dei precedenti commi può essere altresì disposta la concessione gratuita, da parte del Corpo forestale dello Stato, delle piantine necessarie al rimboschimento. In tal caso nella determinazione del contributo non dovrà tenersi conto del costo delle piantine e dei semi impiegati.
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