Art. 34

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti) Alle aziende speciali costituite, ai sensi dell'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni ed ai consorzi di Cui agli articoli 155 e seguenti dello Stesso regio decreto per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti può essere concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico e di custodia per un periodo non superiore a 5 anni. Ai Comuni ed agli altri enti che provvedono altresì alla compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, può essere concesso Un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
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