Art. 43

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Agevolazioni tributarie) Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi statali di cui alla presente legge sono esenti da bollo. Il disposto dell' della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica anche per i lavori di trasformazione e di bonifica ivi Indicati, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1966 al 1970.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 43 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo