Art. 48 · LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Art. 48

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
(Norme finanziarie) L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell' del decreto-legge 23 febbraio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'anno 1966 di lire 4.100 milioni.
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