Art. 55
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Applicabilità delle norme ai mezzadri e ai coloni)
I contributi e le altre agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili a favore dei mezzadri e coloni anche nei casi previsti dall' della legge 15 settembre 1964, n. 756, ed a favore degli affittuari nei casi previsti dall'articolo 1632 del codice civile.
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