Art. 58
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Semplificazione delle procedure)
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata In vigore della presente legge, norme dirette a facilitare e rendere più sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie, riducendo e uniformando i tipi di relazioni da allegare, le documentazioni tecniche e gli altri adempimenti a carico dei richiedenti e stabilendo forme semplificate per l'esecuzione degli accertamenti preventivi e successivi di ufficio Le norme di cui al comma precedente verranno emanate sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati.
Fino all'entrata in vigore delle norme delegate si applicano le vigenti disposizioni di legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - RESTIVO - FANFANI - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - BOSCO - PASTORE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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