Art. 54
LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910
In vigore dal 24 nov 1966
(Erogazioni in favore degli enti di sviluppo)
Le somme occorrenti per la realizzazione di opere, attività e di interventi rientranti in piani o programmi elaborati dagli enti di sviluppo ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione della presente legge e delle altre leggi in vigore, sono assegnate ed erogate ai sensi dell' della legge 14 luglio 1965, n. 901.
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